Quando si compra o si vende una casa, gli adempimenti burocratici da compiere sono diversi e può non essere semplice destreggiarsi fra tutte le necessarie procedure. Da buona amica/agente immobiliare ti spiegherò la differenza tra registrazione e trascrizione del preliminare!
So che c’è molta confusione in merito ai termini “registrazione” e “trascrizione”, perchè spesso si fa l’errore di pensare che siano la stessa cosa: in realtà sono due cose molto diverse e confonderle potrebbe giocarti brutti scherzi.
Conosciamoli meglio uno alla volta.
1. La registrazione del preliminare
Quando si stipula un contratto preliminare di vendita di un immobile, è obbligatorio che questo venga regolarmente registrato, poiché la registrazione stessa ha un’importante funzione fiscale e stabilisce con esattezza alcuni dati certi che saranno utili al fisco per tutte le verifiche tributarie relative alla compravendita immobiliare.
La registrazione del preliminare ha la funzione, inoltre, di definire in modo certo una data per la stipula del contratto di compravendita. In pratica è una tassa da corrispondere all’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di rivolgersi a un notaio o a un pubblico ufficiale: se ti sei affidato ad un agente immobiliare, lo farà lui/lei al posto tuo.
Questa operazione deve essere conclusa obbligatoriamente entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare e, in caso di mancata registrazione, il fisco può rivalersi su tutte le parti coinvolte, agente immobiliare compreso.
Quindi occhio, che prevenire è meglio che curare!
2. La trascrizione del preliminare
Quando si ha un contratto preliminare stipulato in forma pubblica, è necessario optare per la trascrizione, trascrivendo quindi l’atto presso il competente Servizio di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio. In questo caso, le firme dei contraenti devono essere autenticate da un notaio.
Rispetto alla registrazione che, come ho detto, ha una valenza puramente fiscale, trascrivere un atto stipulato in forma pubblica fa retroagire gli effetti della trascrizione del futuro atto definitivo, costituendo quindi una tutela nei confronti dei diritti dell’ acquirente nei confronti della casa.
Oltre a essere una tutela per l’acquirente, questo atto protegge anche il venditore e consente a entrambe le parti di poter concludere la vendita in tranquillità e alle migliori condizioni.
Martina, io non ho trascritto il mio preliminare, ho sbagliato?
No, amico mio.
Sostanzialmente le differenze fra trascrizione e registrazione vedono la prima come un’attività facoltativa, che può dare un tutela aggiuntiva alla parte acquirente, che di solito è considerata la parte più “debole” in una compravendita immobiliare e che in questo modo può essere tutelata, garantendo l’ opponibilità nei confronti di terzi degli atti trascritti.
Ma, ripeto, è del tutto facoltativa.
La registrazione, invece, è un atto che deve essere obbligatoriamente compiuto, così da dare una data certa alla scrittura e permettere allo Stato di riscuotere le imposte previste dalla legge sulle compravendite immobiliari.